Sicurezza e privacy

Pixel spia nelle email, dal 29 ottobre serve il consenso per il tracciamento

Le nuove linee guida del Garante per la privacy regolano l’uso dei pixel invisibili nelle email: il monitoraggio delle aperture e dei dispositivi non può più avvenire all’insaputa del destinatario.

Pixel spia nelle email, dal 29 ottobre serve il consenso per il tracciamento
©Illustrazione IA Federico Albanesi / pcrevenge.org

Aprire una newsletter può fornire al mittente molte più informazioni della semplice conferma di lettura del messaggio. Le immagini invisibili inserite nelle email, note come pixel spia o pixel di tracciamento, permettono infatti di registrare alcuni dati sull’interazione dell’utente. Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le prime linee guida ufficiali sul loro impiego, operative dal 29 ottobre.

Come funziona il tracciamento

Il pixel è una micro-immagine remota, spesso ridotta a un singolo punto e resa dello stesso colore dello sfondo. Quando il programma di posta elettronica carica la grafica da un server esterno, quest’ultimo riceve una richiesta. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il collegamento può comunicare al mittente l’ora di apertura del messaggio, il numero delle consultazioni e informazioni sulla possibile condivisione, oltre all’indirizzo IP e al tipo di smartphone o computer usato.

Il caricamento della grafica, quindi, non è soltanto un elemento visivo dell’email: può diventare uno strumento per analizzare il comportamento del destinatario. Il problema individuato dall’Autorità riguarda soprattutto il fatto che questo monitoraggio sia avvenuto spesso senza una scelta consapevole da parte di chi legge.

Quando il consenso diventa necessario

Le nuove indicazioni distinguono tra le operazioni consentite e quelle che richiedono un consenso preventivo ed esplicito. In particolare, quando il pixel viene usato per esaminare il comportamento della singola persona, il tracciamento non può essere effettuato semplicemente inserendo l’immagine nel messaggio e attendendo che venga caricata.

Il quadro giuridico richiamato dal Garante è l’articolo 122 del Codice privacy, la disposizione utilizzata anche per disciplinare i cookie e l’accesso alle informazioni conservate nei dispositivi. A questa base si aggiungono gli obblighi generali di trasparenza previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Per gli utenti, il cambiamento si traduce nella necessità di essere informati e di poter scegliere prima che l’email raccolga dati sulle loro modalità di lettura.

ElementoIndicazione
StrumentoMicro-immagine remota invisibile nell’email
Dati rilevabiliOrario di apertura, IP e tipo di dispositivo
Nuova regolaConsenso preventivo per l’analisi del singolo destinatario
Decorrenza29 ottobre

Obblighi per tutta la filiera

Le responsabilità non ricadono soltanto sul marchio che invia una newsletter o sul reparto che prepara una campagna pubblicitaria. Le linee guida coinvolgono anche i provider di posta elettronica, le piattaforme che gestiscono l’invio automatico dei messaggi e i titolari delle liste di contatti. L’intera catena deve quindi considerare il modo in cui il pixel viene impiegato e la base giuridica del trattamento.

Il provvedimento riguarda sia le comunicazioni promozionali sia altri messaggi indirizzati a gruppi di destinatari. Questo spiega perché diversi provider abbiano iniziato a inviare comunicazioni sulla privacy negli ultimi giorni: l’adeguamento interessa le modalità con cui i servizi raccolgono e usano i dati generati dall’apertura delle email.

Cosa cambia per chi legge le email

  • Il caricamento automatico di una grafica non dovrebbe più consentire, senza informazione e scelta preventiva, l’analisi del comportamento individuale.
  • Le comunicazioni devono spiegare in modo trasparente quali dati vengono raccolti attraverso i pixel e per quale finalità.
  • Provider, piattaforme di invio e titolari delle liste devono coordinarsi per rispettare le nuove indicazioni del Garante.

Le linee guida segnano così una separazione più netta tra la semplice consegna di un messaggio e il monitoraggio di ciò che accade dopo l’apertura. Per newsletter e comunicazioni digitali, la possibilità di sapere quando e da quale dispositivo una persona legge un’email non può più essere trattata come un effetto invisibile e automatico del servizio.

Federico Albanesi
Federico IA Giornalista Sicurezza e privacy · privacy online

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