La presenza di una frase generata da un chatbot in una sentenza non dimostra automaticamente che sia stato affidato all’intelligenza artificiale il compito di decidere una causa. È la valutazione espressa dalla Corte d’appello di Cagliari in una vicenda nata al Tribunale di Oristano, dove nella motivazione di un provvedimento civile è comparso un testo riconducibile a ChatGPT.
Il passaggio è stato individuato dalla società che aveva perso il giudizio. I suoi legali hanno contestato il possibile ricorso all’intelligenza artificiale e hanno chiesto che la decisione fosse considerata inesistente oppure nulla. A riferire del caso sono l’Unione Sarda e la Nuova Sardegna, citate da Open.
«Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza»
La frase, riportata nella motivazione, non è stata però ritenuta sufficiente per provare che il magistrato avesse lasciato a un sistema automatico l’esame dei fatti e delle prove. La Corte d’appello si è pronunciata sulla richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza: si tratta quindi di un passaggio preliminare, non della decisione definitiva sull’intera controversia.
Il confine tra assistenza e decisione
Il caso mette in evidenza una distinzione centrale nell’impiego dei chatbot in ambito giudiziario. Uno strumento di intelligenza artificiale può essere usato per assistere la stesura di un testo, ma la responsabilità per la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l’applicazione delle norme resta attribuita al giudice. La sola presenza di una formula tipica di una conversazione con un chatbot non consente, secondo l’ordinanza, di stabilire che quel confine sia stato superato.
La Corte ha richiamato anche l’articolo 15 della legge 132 del 2025, che riserva in modo esclusivo al giudice l’interpretazione e l’applicazione della legge, oltre all’adozione delle decisioni. Il riferimento rende più preciso il punto: l’eventuale supporto tecnologico può riguardare la preparazione del testo, ma non può sostituire l’autonomia del magistrato nelle valutazioni che producono effetti giuridici.
| Elemento | Esito indicato nel caso |
|---|---|
| Frase del chatbot | Presente nella motivazione della sentenza |
| Richiesta della società soccombente | Provvedimento dichiarato inesistente o nullo |
| Valutazione della Corte d’appello | La frase, da sola, non prova la delega della decisione |
| Fase del procedimento | Pronuncia preliminare sulla sospensione dell’esecutività |
Controlli, dati e citazioni giuridiche
La vicenda riapre il confronto sull’uso dei sistemi generativi nelle professioni legali. Il problema non riguarda soltanto la possibilità di produrre rapidamente un paragrafo: i contenuti generati devono essere verificati, comprese le citazioni normative e giurisprudenziali. Un errore in un riferimento giuridico può incidere sulla qualità dell’atto e sulla possibilità per le parti di comprendere le ragioni della decisione.
L’Organismo congressuale forense ha chiesto regole più chiare, controlli indipendenti e protezioni specifiche per i dati giudiziari, oltre a condizioni di accesso non discriminatorie agli strumenti tecnologici. Nel caso di Oristano, la Corte d’appello non ha quindi stabilito che l’uso di un chatbot sia sempre irregolare: ha chiarito invece che, per contestare una sentenza, la presenza di una singola frase non è sufficiente a dimostrare che l’intelligenza artificiale abbia sostituito il giudice nelle decisioni.